L’emergenza epidemiologica da COVID-19, affrontata ad inizio anno fino ad oggi, ha sicuramente colpito diversi settori del nostro paese, dal sistema sanitario, sociale, lavorativo a quello economico.

Il governo con il Decreto Rilancio ha cercato quindi di rispondere in parte a questa crisi, incentivando diversi settori del nostro paese. Ha pertanto incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Questo a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus 110%).

Queste nuove diposizioni, che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese, si vanno ad aggiungere a quelle già vigenti, relative alle detrazioni del 50% fino all’85%. Sono spese relative a diversi interventi tra cui: il recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico e la riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus).

Un’importante novità introdotta dal Decreto Rilancio è la possibilità di poter scegliere, in luogo della fruizione diretta della detrazione, tra lo sconto in fattura e la cessione del credito. Nel primo caso si tratterebbe di un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore dei beni o servizi. Nel secondo caso si tratterebbe di cessione di un credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, nei confronti di altri soggetti. Gli istituti di credito e altri intermediari finanziari sono inclusi, con facoltà di successive cessioni.

In cosa consiste il Superbonus 110%?

Si parla di un’agevolazione fiscale che consiste in detrazioni dall’imposta lorda. È concessa quando si effettuano interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Il Superbonus 110% spetta inoltre solo in determinate condizioni: per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, collocate all’interno di edifici plurifamiliari o su singole unità immobiliari.

Nello specifico, ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, abbiamo che gli interventi oggetto di detrazioni sono:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • interventi antisismici.

Il Superbonus spetta anche per le seguenti tipologie di interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi menzionati sopra:

  • di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • la posa di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Il Superbonus 110% non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Chi ne può usufruire?

I soggetti che possono usufruire del Superbonus 110% sono:

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Nello specifico, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
  • le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La detrazione spetta dunque ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento, in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Ci si riferisce dunque al:

  • proprietario,
  • nudo proprietario
  • titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie),
  • detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

La detrazione e le sue opzioni

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110% e viene rimborsata agli aventi diritto in 5 (cinque) quote annuali di pari importo.

Il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non riguarda le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, né per gli interventi antisismici.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, in linea con la prassi in materia, per l’applicazione dell’aliquota corretta si fa riferimento:

  • alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

Ricordiamo inoltre che l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua, derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Che cosa vuol dire? La quota annuale della detrazione, che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.

Infine i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 spese per gli interventi oggetto del Superbonus, anziché usufruire della detrazione possono scegliere tra due opzioni:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso. Il contributo sarà anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta. Tale credito avrà importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

La cessione può essere in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

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