Tanti sono i dubbi dei cittadini relativi al Superbonus, per non parlare dei casi eccezionali degli edifici e dell’iter burocratico richiesto.
Oggi chiariamo alcuni dubbi:
- Le spese per i lavori iniziati prima del 1 luglio 2020 rientrano nel superbonus?
- Quali sono gli incentivi per gli immobili commerciali che si trovano in condomini?
- Gli immobili vincolati che hanno le facciate che danno sul cortile interno, per ottenere l’agevolazione, devono necessariamente effettuare interventi di coibentazione?
Innanzitutto bisogna ricordare che per ottenere il Superbonus energetico (link all’articolo di Daniela), l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale. Ad oggi il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione”.
Pertanto ai fini della verifica della condizione richiesta per l’Ecobonus e il Superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Inoltre l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. L’impianto termico per il riscaldamento può essere un termoconvettore elettrico.
Le spese sostenute per i lavori svolti prima di luglio
Molti sono i dubbi sulle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per gli interventi iniziati in precedenza. Ebbene queste spese sono ammissibili alle detrazioni del 110% a patto che rispettino tutti i requisiti previsti per quelli avviati da luglio in poi. La documentazione però deve necessariamente essere quella richiesta per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 1° luglio 2020.
Incentivi per gli immobili commerciali esclusi dal Superbonus
Tutti gli immobili commerciali che si trovano in condomini, per i quali la superficie catastale degli appartamenti è inferiore al 50% del totale, non possono accedere al Superbonus.
Ad ogni modo resta sempre l’Ecobonus con le aliquote ordinarie, sia per i lavori sulle parti comuni, che per eventuali interventi sui singoli locali. In pratica se il condominio scende di due classi energetiche si potrà beneficiare della detrazione del 75% e ovviamente anche dello sconto in fattura e della cessione del credito. Sono sempre degli incentivi accattivanti.
Immobili vincolati e facciate non a vista
Nel caso degli immobili vincolati, com’è noto, l’art. 119 del decreto Rilancio consente di ottenere il Superbonus anche con i soli interventi trainati nel caso in cui ci siano vincoli che impediscono di effettuare il cappotto all’esterno del palazzo.
Attenzione, però avverte l’ENEA: se il vincolo riguarda solo la facciata principale ma è possibile effettuare interventi di coibentazione su quelle nascoste dalla vista, ad esempio sulle facciate che danno sul cortile interno, e anche sulla superficie coprente, la coibentazione è obbligatoria altrimenti il Superbonus non è ammesso.
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