Continua la nostra rubrica sul Superbonus, per chiarire ogni vostro dubbio.

Oggi trattiamo i seguenti argomenti:

1.     Cosa succede quando l’immobile è in comodato d’uso o sussiste un usufrutto parziale?

2.     Quando abbiamo il limite di due unità immobiliari?

Di recente l’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito se e quando è possibile accedere al superbonus 110%, nel caso in cui il contribuente non sia proprietario dell’immobile. In particolare, ha fornito specifiche indicazioni per usufrutto e comodato, ma anche in caso di multiproprietà e successione.

Superbonus se l’immobile è in comodato d’uso oppure è presente un usufrutto parziale

In caso di usufrutto parziale sussiste il beneficio fiscale? Il contribuente può beneficiare del superbonus a fronte di una minima quota di partecipazione?

Ebbene la normativa sul diritto reale e non ci chiarisce questo dubbio.

Interpretando infatti la normativa in vigore, si può affermare che al titolare di un diritto reale viene riconosciuta l’agevolazione, come anche nel caso di multiproprietà, ma anche in qualsiasi altro diritto abilitativo (affitto, usufrutto e comodato).

Nel Dpr 917/1986 e nello specifico all’articolo 16/bis, si legge che l’agevolazione fiscale è attribuita per le ristrutturazioni edilizie in relazione alle spese «sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi». La norma cita, dunque, il possesso, la detenzione e ogni altro titolo idoneo, non fornendo altri requisiti. Non specificando, quindi, quote minime o altre caratteristiche necessarie.

Concludiamo quindi che i soggetti beneficiari del superbonus, devono detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Il limite di due unità immobiliari

La domanda a cui rispondiamo ora è la seguente: esiste un limite per lo stesso contribuente al numero degli immobili per i quali è possibile richiedere il beneficio?

Secondo l’art. 19, comma 10 del decreto legge n. 34/2020, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, il superbonus spetta, per le spese sostenute per i lavori realizzati, su un massimo di due unità immobiliari.

Quindi solo in questo caso abbiamo la limitazione delle due unità immobiliari.

In caso di interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio e nel caso di interventi antisismici questo limite non sussiste. Ecco spiegato il perché.

Seconda la circolare dell’Agenzia dell’Entrate n. 24/2020, il limite numerico alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili non opera nel caso di interventi antisismici, che possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità. Per essi l’unico requisito richiesto è che gli immobili si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

La stessa cosa riguarda le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Anche su queste non c’è la limitazione delle due unità immobiliari.

Seguici per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che riguarda il superbonus e non solo.

Cosa aspetti? Contattaci per chiarire ogni tuo dubbio.