È arrivata la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate per poter usufruire del Superbonus 110% in caso di installazione di un impianto fotovoltaico sul terreno di pertinenza della propria abitazione.

Per abitazione si intende: edificio condominiale, singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, edifici unifamiliari che unità immobiliari indipendenti con accesso autonomo dall’esterno.

Sarà quindi possibile usufruire del Superbonus 110% anche se il fotovoltaico non viene installato su tetto, ma sul terreno di pertinenza dell’unità abitativa, oggetto di interventi di riqualificazione energetica ritenuti trainanti.

A tal proposito ricordiamo che il Superbonus 110% spetta a fronte di spese sostenute dal 1° luglio 2020 per effettuare lavori trainanti e trainati, come specificato nell’art. 119 del decreto Rilancio e successive modifiche.

 

Interventi trainanti e trainati

Facciamo un breve excursus su quali siano gli interventi trainanti e trainati.

Per interventi trainanti, ovvero che danno diritto al Superbonus 110% anche se realizzati singolarmente, si intendono i seguenti lavori effettuati sia su edifici residenziali che condominiali:

  1. interventi di isolamento termico sugli involucri (ad esempio il cappotto termico);
  2. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  3. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  4. interventi antisismici.

Per interventi trainati, invece si intende invece lavori realizzati congiuntamente ad uno o più dei lavori trainanti e sono i seguenti:

  • interventi di efficientamento energetico;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • stazioni di ricarica per i veicoli elettrici;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (solo con riferimento a spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021).

Installare pertanto un impianto fotovoltaico risulta essere tra gli interventi trainati. Si può dunque usufruire del Superbonus 110% solo nel caso in cui l’installazione di quest’ultimo sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti.

Inoltre ulteriore requisito è che il cliente ceda in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA l’energia prodotta e non consumata.

 

Superbonus 110% anche in caso di fotovoltaico installato sul terreno di casa

L’Agenzia delle Entrate aveva già precisato in precedenza che l’installazione di impianti fotovoltaici poteva essere agevolata se è effettuata:

  • sulle parti comuni di un edificio in condominio;
  • sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio stesso;
  • su edifici unifamiliari;
  • su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno;
  • sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari.

Con la modifica dell’art. 119 del decreto Rilancio, si era poi precisato che c’era la possibilità di beneficiare del Superbonus per gli impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici.

Ora l’installazione dei pannelli può avvenire anche sul terreno adiacente e pertinenziale della casa.

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